Plusvalenza su cessione immobili “Superbonus”
Introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art.1 c.64) la modifica 67 e 68 del Tuir inserendo una nuova categoria di redditi diversi e plusvalenze a cui è seguita l’attesa circolare di Agenzia Entrate n.13/24 per delucidazioni sui dubbi interpretativi.
Art.67 Plusvalenze imponibile per la cessione di immobili oggetto di interventi agevolati art.119 Dl34/2020 (Superbonus 110%) ceduti prima che siano decorsi 10 anni dall’ultimazione lavori.
Ambito soggettivo (invariato): persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, soggetti non residenti quando il reddito si presume prodotto nel territorio, con o senza stabile organizzazione
Interventi Superbonus: il documento di prassi precisa che non rileva la tipologia di interventi, sia trainanti che trainati, è sufficiente che vi siano stati interventi ammessi al Superbonus, rientrando quindi anche solo interventi sulle parti comuni dell’edificio di cui fa parte l’immobile ceduto, indipendentemente dell’utilizzo sia in detrazione nel proprio dichiarativo che ceduto o con sconto in fattura.
Esclusioni: immobili acquisiti per successione, agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorrente tra l’ultimazione dei lavori e la cessione dell’immobile. La nuova tipologia di plusvalenza si riferisce esclusivamente alla prima cessione dell’immobile.
Data ultimazione lavori: la circolare individua la data di ultimazione lavori con quella indicata nei titoli abilitativi o dai documenti richiesti dai regolamenti edilizi
Art.68 Criteri per il calcolo della plusvalenza: in genere la plusvalenza è determinata come la differenza tra il corrispettivo percepito ed il prezzo di acquisto o costo di costruzione, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
L’art.68 per la nuova tipologia di plusvalenza prevede due modalità differenti che variano a seconda che la data di conclusione dei lavori agevolati e la data di cessione siano trascorsi non più di 5 anni
a) Differenza temporale di non più di 5 anni: i costi sostenuti per gli interventi agevolati Superbonus (e solo per quelli) non sono ammessi ad incremento del costo di acquisto se congiuntamente: si è usufruito del Superbonus 110% e sono state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o cessione del credito
b) Differenza temporale di oltre 5 anni ma non oltre i 10: le spese sostenute rientranti nell’agevolazione aumentano il costo di acquisto nella misura del 50%
Tassazione: si applica il 26%