Patente a punti cantieri edili 

Dal 1/10/2024 diventa OBBLIGATORIO dotarsi di patente a punti per poter operare nei cantieri edili temporanei e/o mobili.

Il Dl19/2024 all’art.29 inserisce questo nuovo obbligo in materia di sicurezza sul lavoro a cui tutti i prestatori d’opera nei cantieri devono aderire per poter svolgere il lavoro, restano esclusi da tale adempimento i professionisti, i soggetti che effettuano mere forniture di beni ed i soggetti già certificati SOA.

L’entrata in vigore è subordinata alla pubblicazione del decreto attuativo che, se non avverrà entro il 30 settembre 2024, sarà prorogata.

La patente a punti dev’essere richiesta dal rappresentate le legale delle società o dal titolare della ditta individuale, in modalità telematica all’Ispettorato del lavoro (INL) con modalità da definire.

Requisiti per accesso da dichiarare con autocertificazione e atto notorio

-        Iscrizione alla camera di commercio

-        Adempimento da parte del Datore di Lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’imprese degli obblighi formativi (L 81/08)

-        Regolarità contributiva (DURC)

-        Documento valutazione rischi (escluse solo le imprese che prestano opera solo con il proprio lavoro senza dipendenti e subordinati)

-        Regolarità fiscale (DURF)

-        Designazione, ove previsto per legge, del Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)

Alla domanda verranno assegnati 30 punti, con possibilità nel tempo di incrementare i punti fino ad un massimo di 100 in 40 anni nelle seguenti modalità:

a)      ulteriori 30 crediti di cui:

fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente in base alla storicità dell’impresa (data iscrizione in camera di commercio), come segue

da 0 a 5 anni : 0 crediti

da 5 a 10 anni: 3 crediti

da 11 a 15 anni: 5 crediti

da 16 a 20 anni: 8 crediti

oltre i 20 anni: 10 crediti

e altri 20 crediti maturati nella misura di 1 credito ogni 2 anni di attività senza contestazioni di violazione (tot 20 crediti in 40 anni)

b)     ulteriori 40 crediti per investimenti e formazione:

30 crediti per azioni in materia di Sicurezza sul Lavoro (certificazione ISO 45001, investimenti in formazione, alta tecnologia a supporto)

10 crediti per altri investimenti (certificazione SOA, applicazione degli standard contrattuali, obiettivi di sostenibilità)

I punti verranno decurtati in caso di contestazione e sono recuperabili fino a 15 crediti con corsi di formazione INL e INAIL

In caso di infortunio mortale per grave colpa del datore lavoro è applicata OBBLIGARORIAMENTE la sospensione fino a 12 mesi di attività, in caso di infortunio che causi invalidità permanente per colpa grave del DL sarà possibile applicare la sospensione

Lo studio rimane a disposizione per adempimenti e consigli per la redazione del documento valutazione rischi

 

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