Superbonus e bonus edilizi circolare 19/E/2022
Con al circolare 19/E/2022 del 27 maggio 2022, Agenzia delle Entrate elenca e spiega le varie modifiche normative intervenute negli ultimi mesi. In ordine riepiloghiamo i punti trattati dalla circolare in questione.
OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITA’ IN DICHIARAZIONE
L’obbligo del visto che attesta la sussistenza dei presupposti per il diritto alla detrazione è stato esteso anche nel caso in cui il contribuente porti la detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi senza avvalersi della cessione del credito o sconto in fattura, rimane esclusa la casistica dell’invio del modello dichiarativo direttamente dal contribuente.
Agenzia delle entrate, nella circolare, specifica che la detraibilità delle spese per l’apposizione del visto di conformità ricomprende anche il caso in cui il visto sia assorbito dal relativo visto sull’intera dichiarazione (nel caso di altri crediti da compensare).
DETRAZIONE DELLE SPESE PER IL VISTO DI CONFORMITA’ E ASSEVERAZIONI
La detrazione per il visto di conformità e asseverazioni prevista originariamente solo per il Superbonus, dal 12 novembre 2021 è estesa anche alle spese per il visto di conformità e asseverazioni obbligatori su gli altri bonus edilizi. Le spese per il visto di conformità, nonché asseverazioni e attestazioni necessarie, sono detraibili sulla base dell’aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento e nei relativi limiti di spesa.
INTERVENTI ESONERATI DAL VISTO DI CONFORMITA’ ED ASSEVERAZIONI
Fatta eccezione del Bonus facciate per il quale è sempre richiesto l’apposizione del visto di conformità e le asseverazioni, per gli altri bonus edilizi esclusi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e asseverazione è previsto per interventi di valore complessivo superiore ad euro 10.000 o per interventi in edilizia libera senza soglie d’importi.
Agenzia delle Entrate, nella circolare, specifica che il calcolo del valore dell’importo complessivo per la verifica della soglia di 10.000 euro, dev’essere relativo ai soli interventi rientranti nelle spese detraibili dell’intera unità immobiliare, ancorché iniziati in periodi diversi, e non rientrano nel computo il valore degli interventi per i quali non è prevista alcuna agevolazione fiscale. Se nell’ambito del medesimo intervento sono effettuati anche interventi in edilizia libera, rientrano nel computo del valore soglia di 10.000 euro
INTERVENTI PER AUTORIMESSE E POSTI AUTO
Dal 1°gennaio 2022 per le detrazioni spettanti per l’acquisto o la costruzione di box e posti auto pertinenziali, il contribuente può optare la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura, anche per le rate residue per interventi effettuati in anni precedenti.
La detrazione spetta anche al futuro acquirente di un box pertinenziale a condizione, oltre al rispetto dei requisiti richiesti dalla norma, che alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi siano stati registrati il preliminare d’acquisto o il rogito definitivo ( o entro la data di opzione di cessione del credito).
LIMITI PER LA CESSIONE DEI CREDITI
A pag. 23 della circolare viene riportata una tabella con riepilogate le possibilità di ulteriori cessioni del credito a seconda della data di riferimento, entro o oltre il 16 febbraio 2022
prima cessione al 16: ceduti 1 volta a chiunque + 2 solo a soggetti qualificati
prima cessione dal 17: ceduti 2 volte solo a soggetti qualificati
sconti comunicati al 16: ceduti 1 volta a chiunque + 2 soggetti qualificati
medesimi limiti per le cessioni successive pre e post 16 febbraio
CESSIONI SUCCESSIVE
Dal 1° maggio 2022 dopo la prima cessione del credito è possibile effettuare solo ulteriori due cessioni e solo alle Banche, Intermediari finanziari, Società dello stesso gruppo bancario. Dalla stessa data le Banche possono effettuare un ulteriore cessione aggiuntiva alle due previste ma solo a clienti professionali.
Cessioni parziali vietate dal 1°maggio 2022, inteso come divieto al frazionamento del credito della singola annualità, restano comunque cedibili anche solo alcune delle rate successive dato che dalla prima cessioni le rate sono dotate di codice identificativo che ne consente il monitoraggio.
BONUS EDILIZI E CCNL
La novità introdotta dall’art.28-quater del DL Sostegni Ter introduce l’obbligo di indicare nelle fatture emesse e nei contratti di affidamento lavori i CCNL nel settore edile per i bonus edilizi e Superbonus limitatamente ai cantieri di valore complessivo superiore a 70.000 euro (il cantiere nel suo complesso e non solo il valore dei lavori edili).
Agenzia specifica che a tale obbligo soggiacciono esclusivamente gli interventi in materia edile ricompresi nell’allegato X del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 e per imprese con lavoratori dipendenti.
Nel caso di general contractor che subappalti tali interventi il riferimento al CCNL edile dev’essere presente nel contratto di sub-appalto.
BONUS EDILIZI RIENTRANTI NELLA NORMATIVA
Interventi di cui all’art.119 DL 34/2020 (Superbonus 110%) ;
Interventi di cui all’art.120 DL 34/2020 (adeguamento ambienti di lavoro);
Interventi di cui all’art.119-ter DL 34/2020 (eliminazione barriere architettoniche)
Interventi di cui all’art.1 co.219 L 160/2019 (bonus facciate);
Interventi di cui all’art.16 c.2 DL 63/2013 (bonus mobili) solo in dichiarazione dei redditi in quanto detrazione NON rientrante nelle opzioni di cui all’art.121 del DL 34/2022 (cessione/sconto);
Interventi di cui all’art.1 c.12 L 205/2017 (Bonus verde) solo in dichiarazione in quanto NON rientrante nelle opzioni di cui all’art.121 del DL 34/2022 (cessione/sconto);