Trittico di Dl per bonus edilizi

Siamo solo a maggio è già tre sono i DL 2022 intervenuti in ambito bonus edilizi, in ordine DL 4/2022-DL15/2022 ed infine l’ultimo del 17 maggio il DL 50/2022.

La confusione creata e le continue modifiche portano instabilità in questo mercato e rendono le imprese sempre più smarrite, con dubbi interpretativi sempre più ampi man mano che aumentano gli interventi, che invece di dare un senso logico rendono sempre più incomprensibile l’obiettivo del legislatore.

L’ultimo dei DL menzionati, il n.50 del 17 maggio, apporta modifiche al già gettonatissimo art.119 DL 34/2020 in merito al termine per il sostenimento delle spese.

La norma non prevede, come già nel testo originale, un termine per la fine lavori ma un termine per sostenimento delle spese. La data rimane il 30 giugno 2022 con possibilità di proroga se alla data (qui la modifica) del 30 settembre (sostituisce 30 giugno) si è raggiunta la percentuale minima di stato avanzamento lavori complessivi del 30%.

Un ulteriore modifica è nel concetto di “lavori complessivi” che da precedenti interpretazioni era stato letto come soglia obbligatoria per tutti gli interventi anche se non ammessi al bonus 110%

Il Dl 50/2022 modifica il concetto rendendo “possibile” computare nel SAL tutti gli interventi, lasciando un margine di discrezionalità al contribuente nel scegliere se far rientrare o meno anche gli interventi non ammessi al superbonus.

Interessante e di rilievo anche la modifica all’art.119 DL in merito alla cessione dei crediti, ridotta già a 3 dal DL.4/2022 art.28, consente ora una quarta cessione del credito esclusivamente a favore dalle banche verso clienti (correntisti presso la banca stessa o banca capogruppo) soggetti professionisti privati di cui all’art. 6 comma 2-quinquies DL 58/1998.

Ultima modifica interessante è relativa al divieto del frazionamento nella cessione dei crediti che tanti disguidi aveva creato con il DL 4/2022. Finalmente è stato chiarito che il divieto non riguarda l’intero pacchetto credito ma la singola annualità, questo significa che il contribuente può liberamente scegliere di trattenere l’annualità maturata o le annualità maturate e cedere solo le restanti.

Si ricorda che alla prima cessione il sistema attribuisce un codice identificativo del credito che dev’essere indicato in ogni successiva cessione con la funzione di monitorar e i passaggi del credito.

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Superbonus e bonus edilizi circolare 19/E/2022

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CIR correttiva entro 13 maggio