Rappresentate fiscale ai fini IVA
Si intende far chiarezza sui soggetti effettivamente tenuti all'emissione della fattura in caso di soggetti esteri che operano sul territorio italiano in presenza di Rappresentante Fiscale o identificati direttamente nel territorio.
In primo luogo si rammenta che l'identificazione IVA diretta è ammessa solo per i soggetti esteri residenti nell'Unione Europea o per gli state extra-UE con accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli europei (ad oggi i paesi della Norvegia), per gli altri paesi è ammessa solo la nomina del Rappresentante Fiscale o la Stabile Organizzazione sul territorio.
Le nomina di Rappresentante Fiscale come l'Identificazione diretta NON fa perdere lo status di soggetto estero del cedente prestatore.
Le fatture devono essere emesse con identificativo iva estero e non con la partita IVA italiana, per la posizione IVA italiana è ammessa l'emissione nei confronti del cliente nazionale solo di un documento non rilevante ai fini IVA con indicazione che l'iva è assolta dal cessionario-committente (Risoluzione 89/2010 Agenzia Entrate).
Nel caso di ricezione di fattura emessa con la posizione IVA italiana e non estera, il cliente nazionale deve richiedere la ri-emissione corretta del documento, ed in difetto può regolarizzare la posizione con la procedura prevista all'art.46 c.5 DL 331/1993 con emissione di autofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Nel caso invece l'IVA venisse addebita in fattura erroneamente dal cedente- prestatore dalla posizione IVA del soggetto estero, in base all'art.6 c.9-bis Dlgs 471/1997, salvo il diritto alla detrazione, il cessionario/committente non è tenuto all'assolvimento dell'imposta ma è punito con una sanzione amministrativa da 250 a 10.000 euro al cui pagamento è solidamente responsabile il cedente/prestatore (interpello Agenzia Entrate 501 del 22 luglio 2021)