ESG- MOD231- CONTROLLO DI GESTIONE: UNICO COMUNE DENOMINATORE
Consapevoli dei cambiamenti che stiamo vivendo con cui, tutti, siamo chiamati a confrontarci e per i quali è inutile negare la verticalità presa post covid che ne ha accelerato il movimento, dobbiamo costruire base solide per far sopravvive le nostre attività nel prossimo futuro e, in alcuni casi, nemmeno così lontano.
Le attività di ogni dimensione hanno necessità, più o meno avvertita consapevolmente, di strutturarsi su solide basi per fronteggiare l’incertezza del mercato globale e non solo settoriale, e la richiesta pressante degli enti creditizi e normative vigenti che implicitamente richiedono di formalizzate e divulgare tali informazioni per rassicurare il mercato in merito alla capacità dell’azienda di CONTINUITA’ (sopravvivenza) nel medio e lungo termine.
Nei miei studi, che vertono in ambito di consulenza per la sostenibilità, controllo di gestione e modelli Organizzativi 231, i “mattoni” con cui costruire le basi per sopravvivere nel futuro, ho potuto constatare che i punti di partenza sono i medesimi: un’adeguata analisi dei rischi aziendali, concetto di rischio inteso nel senso ampio del termine come “scostamento dai risultati attesi” con risvolti quindi sia negativi (minacce) che positivi (opportunità) e non meramente concetto noto di rischio incendi ed infortuni.
L’analisi dei rischi, così come a cascata ne seguono i modelli organizzativi, controllo di gestione e la valutazione degli impatti rilevanti ESG, hanno quattro pilastri comuni su cui poggiano: la definizione della missione aziendale (mission) e dalla visione (vision), la definizione degli obiettivi e strategia (business model) e una pianificazione dei processi aziendali.
Con questi elementi è possibile verificare che gli obiettivi siano in linea con l’idea imprenditoriali da cui ha avuto origine l’attività, che le strategie siano quelle corrette per ottenere gli obiettivi attesi e l’analisi dei processi per verificarne la funzionalità.
Sull’analisi dei processi metterei maggior evidenza soprattutto in ottica di vantaggi che tale analisi può portare in senso di valutazione dell’efficienza, stabilità, massimizzazione dei profitti o minimizzazione dei costi, dipendenza dalla disponibilità delle materie prime, la possibilità di applicare economia circolare, o l’evidenza della presenza di soggetti chiave necessari al funzionamento dei processi.
Dal 2024 possiamo dire che per tutti è reale la definizione di imprenditore del Codice Civile all’art.2082. “E' imprenditore chi esercita professionalmente una attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”