Detrazioni edilizie 2021: termine ultimo 29 Aprile 2022
Con al conversione in legge del DL 4/2022 Sostegni-ter, viene confermata la proroga entro il termine del 29 aprile 2022 per l'invio della comunicazione di opzione sconto/cessione del credito prevista all'art.121 del DL Rilancio 34/2020, per le spese sostenute nel 2021.
Tale termine a regime è previsto per il 16 marzo dell'anno successivo alla maturazione della detrazione ed è stata poi prorogata per le detrazioni 2021 al 7 aprile 2022 ed infine al 29 aprile 2022, ultimo termine.
Il diritto alla detrazione, e la consequenziale possibilità di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito, matura per le persone fisiche non esercenti attività economiche, nel periodo di sostenimento delle spese, diversamente per le attività economiche non in regime di cassa fa fede l'esecuzione effettiva del lavoro.
Per le detrazioni edilizie da bonus minori a cavallo d'anno vige un ulteriore complicazione rispetto al superbonus, dato che, trattandosi di comunicazioni per lo sconto in fattura o cessione del credito posteriori alla data del 17 febbraio 2022, sono soggetti ad asseverazione e visto di conformità se di importi superiori a 10.000 euro, salvo i lavori in edilizia libera che non hanno limiti d'importo.
Il problema sorge in merito agli acconti per lavori non ancora iniziati per i quali non è possibile avere l'asseverazione, nè per quelli iniziati per i quali non è previsto il SAL come invece previsto nel superbonus.
Stante la risoluzione n --- del 31 gennaio 2022 di Agenzia Entrate, le spese sostenute nell'esercizio 2021 in tale circostanza restano utilizzabili esclusivamente in detrazione nella dichiarazione dei redditi del contribuente, mentre le spese sostenute a saldo nel 2022, con asseverazione e visto di conformità, possono essere oggetto di sconto o cessione del credito solo nel 2022.